
CONDIZIONI GENERALI DI ACCORDO DI MANUTENZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ACCORDO DI MANUTENZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ACCORDO DI MANUTENZIONE
Condizioni generali
ART. 5 - RINNOVO E DISDETTA
Il presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e si
intenderà sempre rinnovato per una durata pari a quella iniziale in mancanza di disdetta
da comunicarsi preventivamente all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza. Il presente contratto
rimane in vigore anche nell’ipotesi in cui il contraente cambi l’apparecchio a gas, essendo
l’oggetto del contratto la manutenzione periodica annuale di apparecchiature a gas,
installate su impianti termici, di condizionamento e scaldacqua.
ART. 6. OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto il CAT si impegna a prestare- alle condizioni e per ii tempo
precisati nel contralto di abbonamento - ii servizio di MANUTENZIONE ANNUALE di APPA‐
RECCHI a GAS INSTALLATI su IMPIANTO TERMICO di CONDIZIONAMENTO e di
SCALDACQUA. Per impianto termico ai fini del presente contratto deve intendersi
l''impianto come definito net D.Lgs311/06(allegato A/articolo 2 comma 14) e cioè'' un
impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con
o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15kW." II presente contralto ha per oggetto un servizio
di tipo periodico e non già di tipo continuativo, pertanto il presente contratto NON e
inquadrabile nelle ipotesi di cui al D.Lgs 311/06 (nomina del CAT a terzo responsabile). Le
specifiche prestazioni di manutenzione che devono essere svolte dal CAT in esecuzione
del presente contralto sono precisate nell''art.4
II CAT dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti per espletare l''attività
di manutenzione di cui al presente abbonamento.
ART. 6.1, bis. ESCLUSIONI
Non rientrano nell''oggetto del presente contralto le seguenti prestazioni: A) esercizio di
impianti termici unifamiliari di qualsiasi potenza; B) esercizio di impianti centralizzati se
non esplicitamente pattuiti; C) prestazioni effettuate su chiamata e/o che non siano
esplicitamente previste ai fini della manutenzione ordinaria, ovvero interventi con opere
murarie o interventi sottotraccia; D) prestazioni di manutenzione correttiva da effettuarsi
per guasto o malfunzionamento, ad esempio riparazioni di guasti e/o sostituzioni di parti
(fatto salvo quanto
previsto dall''articolo 1 del presente abbonamento); E) interventi di
manutenzione straordinaria come definiti dall''art. 1 comma 1 lettera i) dal D.Lgs 311/06 o
comunque interventi che richiedano attrezzature, procedure e precauzioni speciali o che
non siano eseguibili sul pesto (fatto salvo quanto previsto dall''art.1 del presente
abbonamento): F) prestazioni connesse ad obblighi di legge e/o regolamentari non
esistenti all''atto della stipula del presente contralto; G) interventi tecnici resi necessari per
adeguare l''impianto a disposizioni di Legge e/o regolamentari nell''ipotesi di impianto non
conforme alle suddette disposizioni; H) qualsiasi intervento di predisposizione del
generatore di calore e/o del canale da fumi ai fini della corretta esecuzione della verifica
fumi obbligatoria; I) qualsiasi intervento sulla linea di adduzione del gas, sui camini o sulle
canne fumarie o su opere murarie (es. aperture di aerazione/Ventilazione): L) assunzione
della figura di Terzo Responsabile a tutti gli effetti della legge 10/91 art. 31 e 34 e del
D.Lgs 311/06; M) fornitura gratuita di parti di ricambio, fatti salvi i diritti del consumatore
nel periodo della garanzia commerciale offerta in via accessoria dal costruttore, o dal Cat;
N) fornitura ed acquisto dicombustibilee, energia elettrica, eccetera;
O) riparazioni di guasti provocati dall''intervento di terzi;P) riparazioni di guasti determinati da cause
fortuite o forza maggiore quali calamita naturali, eventi atmosferici, gelo, ecc. Q) le
richieste di pronto intervento festive; R) tulle quanto non espressamente previsto nel
presente contralto.
- In case di mancato pagamento il CAT è esonerato dalle responsabilità il di cui all''Art.3 e
4 del presente abbonamento.
- La garanzia di cui al presente "articolo 1" ha comunque validità solo in case di vigenza
del contralto di abbonamento, con la conseguenza che in case di risoluzione o cessazione
del presente l''abbonato non potrà avvalersene.
ART. 7. OBBLIGHI DEL CAT PER IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE
Fallo salvo quanto previsto dall''art. 3 bis del presente contratto, il CAT si obbliga a: 1)
provvedere alle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dell''impianto termico,
come specificato all''articolo 1 del presente abbonamento, una volta l''anno; 2) redige‐
re,sottoscrivere e rilasciare al committente un rapporto conforme alle prescrizioni di cui al
D.M. 10 febbraio 2014• allegato II o Ill (rapporto di controllo efficienza energetica - gruppi
termici o frigo) al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell''impianto: 3) ii
CAT, inoltre si obbliga ad avvertire ii committente con tempestivo anticipo, comunque non
inferiore a 24 ore, dell''intervento da effettuare ai fini della manutenzione; 4) ad utilizzare
esclusivamente parti di ricambio originali nell''esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contralto;
ART. 8. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
II committente si obbliga a versare al CAT ii corrispettivo pattuito nel presente contralto,
secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell''articolo 1 del presente abbonamento. Altre
prestazioni
non previste dal presente contralto potranno costituire oggetto di specifici
accordi con il CAT. II mancato pagamento del canone relative al presente contralto entro i
termini previsti consente al CAT di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausola
deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dall''art. 1456 del c.c. II
committente si obbliga inoltre a: 1) assicurare al CAT un accesso libero, agevole a sicuro
e tempestivo ai locali, agli impianti ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto
in mode da rendere effettiva e regolare l''esecuzione. A tal fine ii CAT provvede ad avvertire
ii committente con tempestivo anticipo, comunque non inferiore a 24 ore, dell''intervento
da effettuare ai fini della manutenzione. Qualora ii committente non renda disponibile
l''accesso - o non consenta comunque l''esecuzione delle prestazioni previste dal presente
contralto - ii CAT si riserva di esercitare ii diritto di recesso. La presente clausola deve
intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art 1456 del c,c. 2) mettere a
disposizione del CAT tutta la documentazione tecnica relativa a impianti e
apparecchiature oggetto del presente contralto. In particolare dovranno essere resi
disponibili, qualora previsti dalla Legge e/o Regolamenti, documenti di istruzioni e
avvertenze, dichiarazioni di conformità, progetti e/o schemi dell''impianto, libretti di
impianto e/o di centrale, libretto di climatizzazione ecc. 3) attuare tutti i comportamenti e
far effettuare le operazioni di predisposizione necessarie affinchè le operazioni di
manutenzione si possano svolgere in condizioni di sicurezza,
nel rispetto delle norme
tecniche di manutenzione e delle norme di prevenzione degli infortuni; 4) rispettare
nell''arco di tempo intercorrente Ira gli interventi di manutenzione periodica
le istruzioni
fornite dal CAT e comunque impedire manipolazioni o modificazioni che possano alterare
lo state originario delle apparecchiature e/o impianti oggetto del presente contralto o
delle loro parti componenti; 5) conservare ed aggiornare la documentazione di impianto
per quanto di sua responsabilità e a mettere a disposizione la stessa documentazione
al proprietario, all''eventuale terzo responsabile o al nuovo locatario subentrante; 6)
riconoscere al CAT ii diritto di recesso nel caso di mancato adeguamento dell''impianto
oggetto del presente contralto alle disposizioni normative e legislative applicabili in
maniera di sicurezza. In caso di innovazioni, ampliamenti o trasformazioni dell''impianto
oggetto del presente contralto che modifichino pur legittimamente la consistenza e/o la
tipologia e/o complessità originaria dell''impianto medesimo o de/le apparecchiature
componenti l''impianto, al CAT potrà essere riconosciuta una integrazione del prezzo
pattuito nel presente contralto, previo nuovo e specifico accordo Ira le parti, fatto salvo
diritto di recesso del CAT stesso per ragioni tecniche e/o organizzative del CAT medesimo
e, anche, in caso di mancato raggiungimento dell''accordo. Qualora ii committente non
ottemperi a/le obbligazioni di cui al presente articolo o non consenta comunque le esecuzioni
de/le prestazioni previste dal presente contralto il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso.
La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art. 1456 del c.c.
ART 9 DIRITTO DI RECESSO
II committente, se persona fisica, può esercitare ii diritto di recesso a norma dell''art. 6
del D. Lgs n. 50 del 15.1.92 come integrate e modificato dall''art. 15 del D. Lgs n.185 del
22.5.99 inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del CAT
specificato nel presente contratto entro 10 giorni dalla data di stipula del presente
contratto. II CAT può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall''art. 5.II CAT può
altresì esercitare il diritto di recesso qualora lo stato dell''impianto e/o
dell''apparecchiatura oggetto del presente contratto sia tale da esigere un adeguamento
a norma di legge ed il committente o comunque il soggetto titolare del potere/dovere di
disporre i necessari interventi non vi provvedano entro un termine adeguato affinchè il
CAT possa eseguire in condizione di sicurezza gli interventi di manutenzione periodica
secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti e dal presente contralto. lnoltre il CAT
può esercitare il diritto di recesso qualora il generatore di calore non sia in grado di
raggiungere ii rendimento di combustione minimo previsto dalla normativa vigente e se
ne renda necessaria,pertanto,la sostituzione ed il committente o comunque il soggetto
titolare del potere/dovere di disporre i necessari interventi non provvedano
alla sostituzione, entro un termine adeguato. lnfine il CAT può recedere dal contratto in caso
in cui l''impianto e/o l''apparecchiatura, oggetto del presente contralto, subisca interventi
di personale non autorizzato dal CAT. II CAT eserciterà il diritto di recesso a mezzo
/lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del committente. In tutti i
casi di recesso o risoluzione e esclusa ogni responsabilità del CAT per i successivi
doveri di manutenzione sull''apparecchio oggetto del presente contratto.
ART. 10. CLAUSOLA PENALE
In tutti i casi di inadempimento del committente previsti dall''art. 5 e 6 del presente
contratto il CAT eserciterà i diritti previsti dall''art. 1373 del c.c. in ordine alle prestazioni
già svolte, ed eserciterà il diritto al pagamento di una penale nella misura pari alla metà
del corrispettivo previsto in base al presente contratto fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Per tutto quanta non previsto dal presente contralto si applicano le pertinenti norme del codice
civile.
GasPower Group s.r.l.
Viale Bruno Rizzieri, 67 - 00173 Roma (RM)
Contatto Email: info@gaspowergroup.it | Telefono: +39 348 055 6362 - P.IVA 17881921005 - REA RM - 1748498
PEC: gaspowergroup@pec.it
Ultimo Aggiornamento: 23/06/2025
Condizioni generali
ART. 5 - RINNOVO E DISDETTA
Il presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e si
intenderà sempre rinnovato per una durata pari a quella iniziale in mancanza di disdetta
da comunicarsi preventivamente all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza. Il presente contratto
rimane in vigore anche nell’ipotesi in cui il contraente cambi l’apparecchio a gas, essendo
l’oggetto del contratto la manutenzione periodica annuale di apparecchiature a gas,
installate su impianti termici, di condizionamento e scaldacqua.
ART. 6. OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto il CAT si impegna a prestare- alle condizioni e per ii tempo
precisati nel contralto di abbonamento - ii servizio di MANUTENZIONE ANNUALE di APPA‐
RECCHI a GAS INSTALLATI su IMPIANTO TERMICO di CONDIZIONAMENTO e di
SCALDACQUA. Per impianto termico ai fini del presente contratto deve intendersi
l''impianto come definito net D.Lgs311/06(allegato A/articolo 2 comma 14) e cioè'' un
impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con
o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15kW." II presente contralto ha per oggetto un servizio
di tipo periodico e non già di tipo continuativo, pertanto il presente contratto NON e
inquadrabile nelle ipotesi di cui al D.Lgs 311/06 (nomina del CAT a terzo responsabile). Le
specifiche prestazioni di manutenzione che devono essere svolte dal CAT in esecuzione
del presente contralto sono precisate nell''art.4
II CAT dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti per espletare l''attività
di manutenzione di cui al presente abbonamento.
ART. 6.1, bis. ESCLUSIONI
Non rientrano nell''oggetto del presente contralto le seguenti prestazioni: A) esercizio di
impianti termici unifamiliari di qualsiasi potenza; B) esercizio di impianti centralizzati se
non esplicitamente pattuiti; C) prestazioni effettuate su chiamata e/o che non siano
esplicitamente previste ai fini della manutenzione ordinaria, ovvero interventi con opere
murarie o interventi sottotraccia; D) prestazioni di manutenzione correttiva da effettuarsi
per guasto o malfunzionamento, ad esempio riparazioni di guasti e/o sostituzioni di parti
(fatto salvo quanto
previsto dall''articolo 1 del presente abbonamento); E) interventi di
manutenzione straordinaria come definiti dall''art. 1 comma 1 lettera i) dal D.Lgs 311/06 o
comunque interventi che richiedano attrezzature, procedure e precauzioni speciali o che
non siano eseguibili sul pesto (fatto salvo quanto previsto dall''art.1 del presente
abbonamento): F) prestazioni connesse ad obblighi di legge e/o regolamentari non
esistenti all''atto della stipula del presente contralto; G) interventi tecnici resi necessari per
adeguare l''impianto a disposizioni di Legge e/o regolamentari nell''ipotesi di impianto non
conforme alle suddette disposizioni; H) qualsiasi intervento di predisposizione del
generatore di calore e/o del canale da fumi ai fini della corretta esecuzione della verifica
fumi obbligatoria; I) qualsiasi intervento sulla linea di adduzione del gas, sui camini o sulle
canne fumarie o su opere murarie (es. aperture di aerazione/Ventilazione): L) assunzione
della figura di Terzo Responsabile a tutti gli effetti della legge 10/91 art. 31 e 34 e del
D.Lgs 311/06; M) fornitura gratuita di parti di ricambio, fatti salvi i diritti del consumatore
nel periodo della garanzia commerciale offerta in via accessoria dal costruttore, o dal Cat;
N) fornitura ed acquisto dicombustibilee, energia elettrica, eccetera;
O) riparazioni di guasti provocati dall''intervento di terzi;P) riparazioni di guasti determinati da cause
fortuite o forza maggiore quali calamita naturali, eventi atmosferici, gelo, ecc. Q) le
richieste di pronto intervento festive; R) tulle quanto non espressamente previsto nel
presente contralto.
- In case di mancato pagamento il CAT è esonerato dalle responsabilità il di cui all''Art.3 e
4 del presente abbonamento.
- La garanzia di cui al presente "articolo 1" ha comunque validità solo in case di vigenza
del contralto di abbonamento, con la conseguenza che in case di risoluzione o cessazione
del presente l''abbonato non potrà avvalersene.
ART. 7. OBBLIGHI DEL CAT PER IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE
Fallo salvo quanto previsto dall''art. 3 bis del presente contratto, il CAT si obbliga a: 1)
provvedere alle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dell''impianto termico,
come specificato all''articolo 1 del presente abbonamento, una volta l''anno; 2) redige‐
re,sottoscrivere e rilasciare al committente un rapporto conforme alle prescrizioni di cui al
D.M. 10 febbraio 2014• allegato II o Ill (rapporto di controllo efficienza energetica - gruppi
termici o frigo) al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell''impianto: 3) ii
CAT, inoltre si obbliga ad avvertire ii committente con tempestivo anticipo, comunque non
inferiore a 24 ore, dell''intervento da effettuare ai fini della manutenzione; 4) ad utilizzare
esclusivamente parti di ricambio originali nell''esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contralto;
ART. 8. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
II committente si obbliga a versare al CAT ii corrispettivo pattuito nel presente contralto,
secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell''articolo 1 del presente abbonamento. Altre
prestazioni
non previste dal presente contralto potranno costituire oggetto di specifici
accordi con il CAT. II mancato pagamento del canone relative al presente contralto entro i
termini previsti consente al CAT di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausola
deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dall''art. 1456 del c.c. II
committente si obbliga inoltre a: 1) assicurare al CAT un accesso libero, agevole a sicuro
e tempestivo ai locali, agli impianti ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto
in mode da rendere effettiva e regolare l''esecuzione. A tal fine ii CAT provvede ad avvertire
ii committente con tempestivo anticipo, comunque non inferiore a 24 ore, dell''intervento
da effettuare ai fini della manutenzione. Qualora ii committente non renda disponibile
l''accesso - o non consenta comunque l''esecuzione delle prestazioni previste dal presente
contralto - ii CAT si riserva di esercitare ii diritto di recesso. La presente clausola deve
intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art 1456 del c,c. 2) mettere a
disposizione del CAT tutta la documentazione tecnica relativa a impianti e
apparecchiature oggetto del presente contralto. In particolare dovranno essere resi
disponibili, qualora previsti dalla Legge e/o Regolamenti, documenti di istruzioni e
avvertenze, dichiarazioni di conformità, progetti e/o schemi dell''impianto, libretti di
impianto e/o di centrale, libretto di climatizzazione ecc. 3) attuare tutti i comportamenti e
far effettuare le operazioni di predisposizione necessarie affinchè le operazioni di
manutenzione si possano svolgere in condizioni di sicurezza,
nel rispetto delle norme
tecniche di manutenzione e delle norme di prevenzione degli infortuni; 4) rispettare
nell''arco di tempo intercorrente Ira gli interventi di manutenzione periodica
le istruzioni
fornite dal CAT e comunque impedire manipolazioni o modificazioni che possano alterare
lo state originario delle apparecchiature e/o impianti oggetto del presente contralto o
delle loro parti componenti; 5) conservare ed aggiornare la documentazione di impianto
per quanto di sua responsabilità e a mettere a disposizione la stessa documentazione
al proprietario, all''eventuale terzo responsabile o al nuovo locatario subentrante; 6)
riconoscere al CAT ii diritto di recesso nel caso di mancato adeguamento dell''impianto
oggetto del presente contralto alle disposizioni normative e legislative applicabili in
maniera di sicurezza. In caso di innovazioni, ampliamenti o trasformazioni dell''impianto
oggetto del presente contralto che modifichino pur legittimamente la consistenza e/o la
tipologia e/o complessità originaria dell''impianto medesimo o de/le apparecchiature
componenti l''impianto, al CAT potrà essere riconosciuta una integrazione del prezzo
pattuito nel presente contralto, previo nuovo e specifico accordo Ira le parti, fatto salvo
diritto di recesso del CAT stesso per ragioni tecniche e/o organizzative del CAT medesimo
e, anche, in caso di mancato raggiungimento dell''accordo. Qualora ii committente non
ottemperi a/le obbligazioni di cui al presente articolo o non consenta comunque le esecuzioni
de/le prestazioni previste dal presente contralto il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso.
La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art. 1456 del c.c.
ART 9 DIRITTO DI RECESSO
II committente, se persona fisica, può esercitare ii diritto di recesso a norma dell''art. 6
del D. Lgs n. 50 del 15.1.92 come integrate e modificato dall''art. 15 del D. Lgs n.185 del
22.5.99 inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del CAT
specificato nel presente contratto entro 10 giorni dalla data di stipula del presente
contratto. II CAT può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall''art. 5.II CAT può
altresì esercitare il diritto di recesso qualora lo stato dell''impianto e/o
dell''apparecchiatura oggetto del presente contratto sia tale da esigere un adeguamento
a norma di legge ed il committente o comunque il soggetto titolare del potere/dovere di
disporre i necessari interventi non vi provvedano entro un termine adeguato affinchè il
CAT possa eseguire in condizione di sicurezza gli interventi di manutenzione periodica
secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti e dal presente contralto. lnoltre il CAT
può esercitare il diritto di recesso qualora il generatore di calore non sia in grado di
raggiungere ii rendimento di combustione minimo previsto dalla normativa vigente e se
ne renda necessaria,pertanto,la sostituzione ed il committente o comunque il soggetto
titolare del potere/dovere di disporre i necessari interventi non provvedano
alla sostituzione, entro un termine adeguato. lnfine il CAT può recedere dal contratto in caso
in cui l''impianto e/o l''apparecchiatura, oggetto del presente contralto, subisca interventi
di personale non autorizzato dal CAT. II CAT eserciterà il diritto di recesso a mezzo
/lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del committente. In tutti i
casi di recesso o risoluzione e esclusa ogni responsabilità del CAT per i successivi
doveri di manutenzione sull''apparecchio oggetto del presente contratto.
ART. 10. CLAUSOLA PENALE
In tutti i casi di inadempimento del committente previsti dall''art. 5 e 6 del presente
contratto il CAT eserciterà i diritti previsti dall''art. 1373 del c.c. in ordine alle prestazioni
già svolte, ed eserciterà il diritto al pagamento di una penale nella misura pari alla metà
del corrispettivo previsto in base al presente contratto fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Per tutto quanta non previsto dal presente contralto si applicano le pertinenti norme del codice
civile.
GasPower Group s.r.l.
Viale Bruno Rizzieri, 67 - 00173 Roma (RM)
Contatto Email: info@gaspowergroup.it | Telefono: +39 348 055 6362 - P.IVA 17881921005 - REA RM - 1748498
PEC: gaspowergroup@pec.it
Ultimo Aggiornamento: 23/06/2025
Condizioni generali
ART. 5 - RINNOVO E DISDETTA
Il presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e si
intenderà sempre rinnovato per una durata pari a quella iniziale in mancanza di disdetta
da comunicarsi preventivamente all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza. Il presente contratto
rimane in vigore anche nell’ipotesi in cui il contraente cambi l’apparecchio a gas, essendo
l’oggetto del contratto la manutenzione periodica annuale di apparecchiature a gas,
installate su impianti termici, di condizionamento e scaldacqua.
ART. 6. OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto il CAT si impegna a prestare- alle condizioni e per ii tempo
precisati nel contralto di abbonamento - ii servizio di MANUTENZIONE ANNUALE di APPA‐
RECCHI a GAS INSTALLATI su IMPIANTO TERMICO di CONDIZIONAMENTO e di
SCALDACQUA. Per impianto termico ai fini del presente contratto deve intendersi
l''impianto come definito net D.Lgs311/06(allegato A/articolo 2 comma 14) e cioè'' un
impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con
o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15kW." II presente contralto ha per oggetto un servizio
di tipo periodico e non già di tipo continuativo, pertanto il presente contratto NON e
inquadrabile nelle ipotesi di cui al D.Lgs 311/06 (nomina del CAT a terzo responsabile). Le
specifiche prestazioni di manutenzione che devono essere svolte dal CAT in esecuzione
del presente contralto sono precisate nell''art.4
II CAT dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti per espletare l''attività
di manutenzione di cui al presente abbonamento.
ART. 6.1, bis. ESCLUSIONI
Non rientrano nell''oggetto del presente contralto le seguenti prestazioni: A) esercizio di
impianti termici unifamiliari di qualsiasi potenza; B) esercizio di impianti centralizzati se
non esplicitamente pattuiti; C) prestazioni effettuate su chiamata e/o che non siano
esplicitamente previste ai fini della manutenzione ordinaria, ovvero interventi con opere
murarie o interventi sottotraccia; D) prestazioni di manutenzione correttiva da effettuarsi
per guasto o malfunzionamento, ad esempio riparazioni di guasti e/o sostituzioni di parti
(fatto salvo quanto
previsto dall''articolo 1 del presente abbonamento); E) interventi di
manutenzione straordinaria come definiti dall''art. 1 comma 1 lettera i) dal D.Lgs 311/06 o
comunque interventi che richiedano attrezzature, procedure e precauzioni speciali o che
non siano eseguibili sul pesto (fatto salvo quanto previsto dall''art.1 del presente
abbonamento): F) prestazioni connesse ad obblighi di legge e/o regolamentari non
esistenti all''atto della stipula del presente contralto; G) interventi tecnici resi necessari per
adeguare l''impianto a disposizioni di Legge e/o regolamentari nell''ipotesi di impianto non
conforme alle suddette disposizioni; H) qualsiasi intervento di predisposizione del
generatore di calore e/o del canale da fumi ai fini della corretta esecuzione della verifica
fumi obbligatoria; I) qualsiasi intervento sulla linea di adduzione del gas, sui camini o sulle
canne fumarie o su opere murarie (es. aperture di aerazione/Ventilazione): L) assunzione
della figura di Terzo Responsabile a tutti gli effetti della legge 10/91 art. 31 e 34 e del
D.Lgs 311/06; M) fornitura gratuita di parti di ricambio, fatti salvi i diritti del consumatore
nel periodo della garanzia commerciale offerta in via accessoria dal costruttore, o dal Cat;
N) fornitura ed acquisto dicombustibilee, energia elettrica, eccetera;
O) riparazioni di guasti provocati dall''intervento di terzi;P) riparazioni di guasti determinati da cause
fortuite o forza maggiore quali calamita naturali, eventi atmosferici, gelo, ecc. Q) le
richieste di pronto intervento festive; R) tulle quanto non espressamente previsto nel
presente contralto.
- In case di mancato pagamento il CAT è esonerato dalle responsabilità il di cui all''Art.3 e
4 del presente abbonamento.
- La garanzia di cui al presente "articolo 1" ha comunque validità solo in case di vigenza
del contralto di abbonamento, con la conseguenza che in case di risoluzione o cessazione
del presente l''abbonato non potrà avvalersene.
ART. 7. OBBLIGHI DEL CAT PER IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE
Fallo salvo quanto previsto dall''art. 3 bis del presente contratto, il CAT si obbliga a: 1)
provvedere alle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dell''impianto termico,
come specificato all''articolo 1 del presente abbonamento, una volta l''anno; 2) redige‐
re,sottoscrivere e rilasciare al committente un rapporto conforme alle prescrizioni di cui al
D.M. 10 febbraio 2014• allegato II o Ill (rapporto di controllo efficienza energetica - gruppi
termici o frigo) al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell''impianto: 3) ii
CAT, inoltre si obbliga ad avvertire ii committente con tempestivo anticipo, comunque non
inferiore a 24 ore, dell''intervento da effettuare ai fini della manutenzione; 4) ad utilizzare
esclusivamente parti di ricambio originali nell''esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contralto;
ART. 8. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
II committente si obbliga a versare al CAT ii corrispettivo pattuito nel presente contralto,
secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell''articolo 1 del presente abbonamento. Altre
prestazioni
non previste dal presente contralto potranno costituire oggetto di specifici
accordi con il CAT. II mancato pagamento del canone relative al presente contralto entro i
termini previsti consente al CAT di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausola
deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dall''art. 1456 del c.c. II
committente si obbliga inoltre a: 1) assicurare al CAT un accesso libero, agevole a sicuro
e tempestivo ai locali, agli impianti ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto
in mode da rendere effettiva e regolare l''esecuzione. A tal fine ii CAT provvede ad avvertire
ii committente con tempestivo anticipo, comunque non inferiore a 24 ore, dell''intervento
da effettuare ai fini della manutenzione. Qualora ii committente non renda disponibile
l''accesso - o non consenta comunque l''esecuzione delle prestazioni previste dal presente
contralto - ii CAT si riserva di esercitare ii diritto di recesso. La presente clausola deve
intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art 1456 del c,c. 2) mettere a
disposizione del CAT tutta la documentazione tecnica relativa a impianti e
apparecchiature oggetto del presente contralto. In particolare dovranno essere resi
disponibili, qualora previsti dalla Legge e/o Regolamenti, documenti di istruzioni e
avvertenze, dichiarazioni di conformità, progetti e/o schemi dell''impianto, libretti di
impianto e/o di centrale, libretto di climatizzazione ecc. 3) attuare tutti i comportamenti e
far effettuare le operazioni di predisposizione necessarie affinchè le operazioni di
manutenzione si possano svolgere in condizioni di sicurezza,
nel rispetto delle norme
tecniche di manutenzione e delle norme di prevenzione degli infortuni; 4) rispettare
nell''arco di tempo intercorrente Ira gli interventi di manutenzione periodica
le istruzioni
fornite dal CAT e comunque impedire manipolazioni o modificazioni che possano alterare
lo state originario delle apparecchiature e/o impianti oggetto del presente contralto o
delle loro parti componenti; 5) conservare ed aggiornare la documentazione di impianto
per quanto di sua responsabilità e a mettere a disposizione la stessa documentazione
al proprietario, all''eventuale terzo responsabile o al nuovo locatario subentrante; 6)
riconoscere al CAT ii diritto di recesso nel caso di mancato adeguamento dell''impianto
oggetto del presente contralto alle disposizioni normative e legislative applicabili in
maniera di sicurezza. In caso di innovazioni, ampliamenti o trasformazioni dell''impianto
oggetto del presente contralto che modifichino pur legittimamente la consistenza e/o la
tipologia e/o complessità originaria dell''impianto medesimo o de/le apparecchiature
componenti l''impianto, al CAT potrà essere riconosciuta una integrazione del prezzo
pattuito nel presente contralto, previo nuovo e specifico accordo Ira le parti, fatto salvo
diritto di recesso del CAT stesso per ragioni tecniche e/o organizzative del CAT medesimo
e, anche, in caso di mancato raggiungimento dell''accordo. Qualora ii committente non
ottemperi a/le obbligazioni di cui al presente articolo o non consenta comunque le esecuzioni
de/le prestazioni previste dal presente contralto il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso.
La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art. 1456 del c.c.
ART 9 DIRITTO DI RECESSO
II committente, se persona fisica, può esercitare ii diritto di recesso a norma dell''art. 6
del D. Lgs n. 50 del 15.1.92 come integrate e modificato dall''art. 15 del D. Lgs n.185 del
22.5.99 inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del CAT
specificato nel presente contratto entro 10 giorni dalla data di stipula del presente
contratto. II CAT può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall''art. 5.II CAT può
altresì esercitare il diritto di recesso qualora lo stato dell''impianto e/o
dell''apparecchiatura oggetto del presente contratto sia tale da esigere un adeguamento
a norma di legge ed il committente o comunque il soggetto titolare del potere/dovere di
disporre i necessari interventi non vi provvedano entro un termine adeguato affinchè il
CAT possa eseguire in condizione di sicurezza gli interventi di manutenzione periodica
secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti e dal presente contralto. lnoltre il CAT
può esercitare il diritto di recesso qualora il generatore di calore non sia in grado di
raggiungere ii rendimento di combustione minimo previsto dalla normativa vigente e se
ne renda necessaria,pertanto,la sostituzione ed il committente o comunque il soggetto
titolare del potere/dovere di disporre i necessari interventi non provvedano
alla sostituzione, entro un termine adeguato. lnfine il CAT può recedere dal contratto in caso
in cui l''impianto e/o l''apparecchiatura, oggetto del presente contralto, subisca interventi
di personale non autorizzato dal CAT. II CAT eserciterà il diritto di recesso a mezzo
/lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del committente. In tutti i
casi di recesso o risoluzione e esclusa ogni responsabilità del CAT per i successivi
doveri di manutenzione sull''apparecchio oggetto del presente contratto.
ART. 10. CLAUSOLA PENALE
In tutti i casi di inadempimento del committente previsti dall''art. 5 e 6 del presente
contratto il CAT eserciterà i diritti previsti dall''art. 1373 del c.c. in ordine alle prestazioni
già svolte, ed eserciterà il diritto al pagamento di una penale nella misura pari alla metà
del corrispettivo previsto in base al presente contratto fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Per tutto quanta non previsto dal presente contralto si applicano le pertinenti norme del codice
civile.
GasPower Group s.r.l.
Viale Bruno Rizzieri, 67 - 00173 Roma (RM)
Contatto Email: info@gaspowergroup.it | Telefono: +39 348 055 6362 - P.IVA 17881921005 - REA RM - 1748498
PEC: gaspowergroup@pec.it
Ultimo Aggiornamento: 23/06/2025
Condizioni generali accordo di manutenzione
ART. 5 - RINNOVO E DISDETTA
Il presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e si
intenderà sempre rinnovato per una durata pari a quella iniziale in mancanza di disdetta
da comunicarsi preventivamente all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza. Il presente contratto
rimane in vigore anche nell’ipotesi in cui il contraente cambi l’apparecchio a gas, essendo
l’oggetto del contratto la manutenzione periodica annuale di apparecchiature a gas,
installate su impianti termici, di condizionamento e scaldacqua.
ART. 6. OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto il CAT si impegna a prestare- alle condizioni e per ii tempo
precisati nel contralto di abbonamento - ii servizio di MANUTENZIONE ANNUALE di APPA‐
RECCHI a GAS INSTALLATI su IMPIANTO TERMICO di CONDIZIONAMENTO e di
SCALDACQUA. Per impianto termico ai fini del presente contratto deve intendersi
l''impianto come definito net D.Lgs311/06(allegato A/articolo 2 comma 14) e cioè'' un
impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con
o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15kW." II presente contralto ha per oggetto un servizio
di tipo periodico e non già di tipo continuativo, pertanto il presente contratto NON e
inquadrabile nelle ipotesi di cui al D.Lgs 311/06 (nomina del CAT a terzo responsabile). Le
specifiche prestazioni di manutenzione che devono essere svolte dal CAT in esecuzione
del presente contralto sono precisate nell''art.4
II CAT dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti per espletare l''attività
di manutenzione di cui al presente abbonamento.
ART. 6.1, bis. ESCLUSIONI
Non rientrano nell''oggetto del presente contralto le seguenti prestazioni: A) esercizio di
impianti termici unifamiliari di qualsiasi potenza; B) esercizio di impianti centralizzati se
non esplicitamente pattuiti; C) prestazioni effettuate su chiamata e/o che non siano
esplicitamente previste ai fini della manutenzione ordinaria, ovvero interventi con opere
murarie o interventi sottotraccia; D) prestazioni di manutenzione correttiva da effettuarsi
per guasto o malfunzionamento, ad esempio riparazioni di guasti e/o sostituzioni di parti
(fatto salvo quanto
previsto dall''articolo 1 del presente abbonamento); E) interventi di
manutenzione straordinaria come definiti dall''art. 1 comma 1 lettera i) dal D.Lgs 311/06 o
comunque interventi che richiedano attrezzature, procedure e precauzioni speciali o che
non siano eseguibili sul pesto (fatto salvo quanto previsto dall''art.1 del presente
abbonamento): F) prestazioni connesse ad obblighi di legge e/o regolamentari non
esistenti all''atto della stipula del presente contralto; G) interventi tecnici resi necessari per
adeguare l''impianto a disposizioni di Legge e/o regolamentari nell''ipotesi di impianto non
conforme alle suddette disposizioni; H) qualsiasi intervento di predisposizione del
generatore di calore e/o del canale da fumi ai fini della corretta esecuzione della verifica
fumi obbligatoria; I) qualsiasi intervento sulla linea di adduzione del gas, sui camini o sulle
canne fumarie o su opere murarie (es. aperture di aerazione/Ventilazione): L) assunzione
della figura di Terzo Responsabile a tutti gli effetti della legge 10/91 art. 31 e 34 e del
D.Lgs 311/06; M) fornitura gratuita di parti di ricambio, fatti salvi i diritti del consumatore
nel periodo della garanzia commerciale offerta in via accessoria dal costruttore, o dal Cat;
N) fornitura ed acquisto dicombustibilee, energia elettrica, eccetera;
O) riparazioni di guasti provocati dall''intervento di terzi;P) riparazioni di guasti determinati da cause
fortuite o forza maggiore quali calamita naturali, eventi atmosferici, gelo, ecc. Q) le
richieste di pronto intervento festive; R) tulle quanto non espressamente previsto nel
presente contralto.
- In case di mancato pagamento il CAT è esonerato dalle responsabilità il di cui all''Art.3 e
4 del presente abbonamento.
- La garanzia di cui al presente "articolo 1" ha comunque validità solo in case di vigenza
del contralto di abbonamento, con la conseguenza che in case di risoluzione o cessazione
del presente l''abbonato non potrà avvalersene.
ART. 7. OBBLIGHI DEL CAT PER IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE
Fallo salvo quanto previsto dall''art. 3 bis del presente contratto, il CAT si obbliga a: 1)
provvedere alle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dell''impianto termico,
come specificato all''articolo 1 del presente abbonamento, una volta l''anno; 2) redige‐
re,sottoscrivere e rilasciare al committente un rapporto conforme alle prescrizioni di cui al
D.M. 10 febbraio 2014• allegato II o Ill (rapporto di controllo efficienza energetica - gruppi
termici o frigo) al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell''impianto: 3) ii
CAT, inoltre si obbliga ad avvertire ii committente con tempestivo anticipo, comunque non
inferiore a 24 ore, dell''intervento da effettuare ai fini della manutenzione; 4) ad utilizzare
esclusivamente parti di ricambio originali nell''esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contralto;
ART. 8. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
II committente si obbliga a versare al CAT ii corrispettivo pattuito nel presente contralto,
secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell''articolo 1 del presente abbonamento. Altre
prestazioni
non previste dal presente contralto potranno costituire oggetto di specifici
accordi con il CAT. II mancato pagamento del canone relative al presente contralto entro i
termini previsti consente al CAT di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausola
deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dall''art. 1456 del c.c. II
committente si obbliga inoltre a: 1) assicurare al CAT un accesso libero, agevole a sicuro
e tempestivo ai locali, agli impianti ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto
in mode da rendere effettiva e regolare l''esecuzione. A tal fine ii CAT provvede ad avvertire
ii committente con tempestivo anticipo, comunque non inferiore a 24 ore, dell''intervento
da effettuare ai fini della manutenzione. Qualora ii committente non renda disponibile
l''accesso - o non consenta comunque l''esecuzione delle prestazioni previste dal presente
contralto - ii CAT si riserva di esercitare ii diritto di recesso. La presente clausola deve
intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art 1456 del c,c. 2) mettere a
disposizione del CAT tutta la documentazione tecnica relativa a impianti e
apparecchiature oggetto del presente contralto. In particolare dovranno essere resi
disponibili, qualora previsti dalla Legge e/o Regolamenti, documenti di istruzioni e
avvertenze, dichiarazioni di conformità, progetti e/o schemi dell''impianto, libretti di
impianto e/o di centrale, libretto di climatizzazione ecc. 3) attuare tutti i comportamenti e
far effettuare le operazioni di predisposizione necessarie affinchè le operazioni di
manutenzione si possano svolgere in condizioni di sicurezza,
nel rispetto delle norme
tecniche di manutenzione e delle norme di prevenzione degli infortuni; 4) rispettare
nell''arco di tempo intercorrente Ira gli interventi di manutenzione periodica
le istruzioni
fornite dal CAT e comunque impedire manipolazioni o modificazioni che possano alterare
lo state originario delle apparecchiature e/o impianti oggetto del presente contralto o
delle loro parti componenti; 5) conservare ed aggiornare la documentazione di impianto
per quanto di sua responsabilità e a mettere a disposizione la stessa documentazione
al proprietario, all''eventuale terzo responsabile o al nuovo locatario subentrante; 6)
riconoscere al CAT ii diritto di recesso nel caso di mancato adeguamento dell''impianto
oggetto del presente contralto alle disposizioni normative e legislative applicabili in
maniera di sicurezza. In caso di innovazioni, ampliamenti o trasformazioni dell''impianto
oggetto del presente contralto che modifichino pur legittimamente la consistenza e/o la
tipologia e/o complessità originaria dell''impianto medesimo o de/le apparecchiature
componenti l''impianto, al CAT potrà essere riconosciuta una integrazione del prezzo
pattuito nel presente contralto, previo nuovo e specifico accordo Ira le parti, fatto salvo
diritto di recesso del CAT stesso per ragioni tecniche e/o organizzative del CAT medesimo
e, anche, in caso di mancato raggiungimento dell''accordo. Qualora ii committente non
ottemperi a/le obbligazioni di cui al presente articolo o non consenta comunque le esecuzioni de/le prestazioni previste dal presente contralto il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso.
La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art. 1456 del c.c.
ART 9 DIRITTO DI RECESSO
II committente, se persona fisica, può esercitare ii diritto di recesso a norma dell''art. 6
del D. Lgs n. 50 del 15.1.92 come integrate e modificato dall''art. 15 del D. Lgs n.185 del
22.5.99 inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del CAT
specificato nel presente contratto entro 10 giorni dalla data di stipula del presente
contratto. II CAT può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall''art. 5.II CAT può
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a norma di legge ed il committente o comunque il soggetto titolare del potere/dovere di
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