CONDIZIONI GENERALI DI ACCORDO DI MANUTENZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ACCORDO DI MANUTENZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ACCORDO DI MANUTENZIONE

 Condizioni generali


ART. 5 - RINNOVO E DISDETTA

Il presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e si

intenderà sempre rinnovato per una durata pari a quella iniziale in mancanza di disdetta

da comunicarsi preventivamente all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza. Il presente contratto

rimane in vigore anche nell’ipotesi in cui il contraente cambi l’apparecchio a gas, essendo

l’oggetto del contratto la manutenzione periodica annuale di apparecchiature a gas,

installate su impianti termici, di condizionamento e scaldacqua.


ART. 6. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il CAT si impegna a prestare- alle condizioni e per ii tempo

precisati nel contralto di abbonamento - ii servizio di MANUTENZIONE ANNUALE di APPA‐

RECCHI a GAS INSTALLATI su IMPIANTO TERMICO di CONDIZIONAMENTO e di

SCALDACQUA. Per impianto termico ai fini del presente contratto deve intendersi

l''impianto come definito net D.Lgs311/06(allegato A/articolo 2 comma 14) e cioè'' un

impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con

o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione

centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di

produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di

controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,

mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,

apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;

tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma

delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità

immobiliare è maggiore o uguale a 15kW." II presente contralto ha per oggetto un servizio

di tipo periodico e non già di tipo continuativo, pertanto il presente contratto NON e

inquadrabile nelle ipotesi di cui al D.Lgs 311/06 (nomina del CAT a terzo responsabile). Le

specifiche prestazioni di manutenzione che devono essere svolte dal CAT in esecuzione

del presente contralto sono precisate nell''art.4

II CAT dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti per espletare l''attività

di manutenzione di cui al presente abbonamento.


ART. 6.1, bis. ESCLUSIONI

Non rientrano nell''oggetto del presente contralto le seguenti prestazioni: A) esercizio di

impianti termici unifamiliari di qualsiasi potenza; B) esercizio di impianti centralizzati se

non esplicitamente pattuiti; C) prestazioni effettuate su chiamata e/o che non siano

esplicitamente previste ai fini della manutenzione ordinaria, ovvero interventi con opere

murarie o interventi sottotraccia; D) prestazioni di manutenzione correttiva da effettuarsi

per guasto o malfunzionamento, ad esempio riparazioni di guasti e/o sostituzioni di parti

(fatto salvo quanto

previsto dall''articolo 1 del presente abbonamento); E) interventi di

manutenzione straordinaria come definiti dall''art. 1 comma 1 lettera i) dal D.Lgs 311/06 o

comunque interventi che richiedano attrezzature, procedure e precauzioni speciali o che

non siano eseguibili sul pesto (fatto salvo quanto previsto dall''art.1 del presente

abbonamento): F) prestazioni connesse ad obblighi di legge e/o regolamentari non

esistenti all''atto della stipula del presente contralto; G) interventi tecnici resi necessari per

adeguare l''impianto a disposizioni di Legge e/o regolamentari nell''ipotesi di impianto non

conforme alle suddette disposizioni; H) qualsiasi intervento di predisposizione del

generatore di calore e/o del canale da fumi ai fini della corretta esecuzione della verifica

fumi obbligatoria; I) qualsiasi intervento sulla linea di adduzione del gas, sui camini o sulle

canne fumarie o su opere murarie (es. aperture di aerazione/Ventilazione): L) assunzione

della figura di Terzo Responsabile a tutti gli effetti della legge 10/91 art. 31 e 34 e del

D.Lgs 311/06; M) fornitura gratuita di parti di ricambio, fatti salvi i diritti del consumatore

nel periodo della garanzia commerciale offerta in via accessoria dal costruttore, o dal Cat;

N) fornitura ed acquisto dicombustibilee, energia elettrica, eccetera;

O) riparazioni di guasti provocati dall''intervento di terzi;P) riparazioni di guasti determinati da cause

fortuite o forza maggiore quali calamita naturali, eventi atmosferici, gelo, ecc. Q) le

richieste di pronto intervento festive; R) tulle quanto non espressamente previsto nel

presente contralto.

- In case di mancato pagamento il CAT è esonerato dalle responsabilità il di cui all''Art.3 e

4 del presente abbonamento.

- La garanzia di cui al presente "articolo 1" ha comunque validità solo in case di vigenza

del contralto di abbonamento, con la conseguenza che in case di risoluzione o cessazione

del presente l''abbonato non potrà avvalersene.


ART. 7. OBBLIGHI DEL CAT PER IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE

Fallo salvo quanto previsto dall''art. 3 bis del presente contratto, il CAT si obbliga a: 1)

provvedere alle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dell''impianto termico,

come specificato all''articolo 1 del presente abbonamento, una volta l''anno; 2) redige‐

re,sottoscrivere e rilasciare al committente un rapporto conforme alle prescrizioni di cui al

D.M. 10 febbraio 2014• allegato II o Ill (rapporto di controllo efficienza energetica - gruppi

termici o frigo) al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell''impianto: 3) ii

CAT, inoltre si obbliga ad avvertire ii committente con tempestivo anticipo, comunque non

inferiore a 24 ore, dell''intervento da effettuare ai fini della manutenzione; 4) ad utilizzare

esclusivamente parti di ricambio originali nell''esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente contralto;


ART. 8. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

II committente si obbliga a versare al CAT ii corrispettivo pattuito nel presente contralto,

secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell''articolo 1 del presente abbonamento. Altre

prestazioni

non previste dal presente contralto potranno costituire oggetto di specifici

accordi con il CAT. II mancato pagamento del canone relative al presente contralto entro i

termini previsti consente al CAT di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausola

deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dall''art. 1456 del c.c. II

committente si obbliga inoltre a: 1) assicurare al CAT un accesso libero, agevole a sicuro

e tempestivo ai locali, agli impianti ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto

in mode da rendere effettiva e regolare l''esecuzione. A tal fine ii CAT provvede ad avvertire

ii committente con tempestivo anticipo, comunque non inferiore a 24 ore, dell''intervento

da effettuare ai fini della manutenzione. Qualora ii committente non renda disponibile

l''accesso - o non consenta comunque l''esecuzione delle prestazioni previste dal presente

contralto - ii CAT si riserva di esercitare ii diritto di recesso. La presente clausola deve

intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art 1456 del c,c. 2) mettere a

disposizione del CAT tutta la documentazione tecnica relativa a impianti e

apparecchiature oggetto del presente contralto. In particolare dovranno essere resi

disponibili, qualora previsti dalla Legge e/o Regolamenti, documenti di istruzioni e

avvertenze, dichiarazioni di conformità, progetti e/o schemi dell''impianto, libretti di

impianto e/o di centrale, libretto di climatizzazione ecc. 3) attuare tutti i comportamenti e

far effettuare le operazioni di predisposizione necessarie affinchè le operazioni di

manutenzione si possano svolgere in condizioni di sicurezza,

nel rispetto delle norme

tecniche di manutenzione e delle norme di prevenzione degli infortuni; 4) rispettare

nell''arco di tempo intercorrente Ira gli interventi di manutenzione periodica

le istruzioni

fornite dal CAT e comunque impedire manipolazioni o modificazioni che possano alterare

lo state originario delle apparecchiature e/o impianti oggetto del presente contralto o

delle loro parti componenti; 5) conservare ed aggiornare la documentazione di impianto

per quanto di sua responsabilità e a mettere a disposizione la stessa documentazione

al proprietario, all''eventuale terzo responsabile o al nuovo locatario subentrante; 6)

riconoscere al CAT ii diritto di recesso nel caso di mancato adeguamento dell''impianto

oggetto del presente contralto alle disposizioni normative e legislative applicabili in

maniera di sicurezza. In caso di innovazioni, ampliamenti o trasformazioni dell''impianto

oggetto del presente contralto che modifichino pur legittimamente la consistenza e/o la

tipologia e/o complessità originaria dell''impianto medesimo o de/le apparecchiature

componenti l''impianto, al CAT potrà essere riconosciuta una integrazione del prezzo

pattuito nel presente contralto, previo nuovo e specifico accordo Ira le parti, fatto salvo

diritto di recesso del CAT stesso per ragioni tecniche e/o organizzative del CAT medesimo

e, anche, in caso di mancato raggiungimento dell''accordo. Qualora ii committente non

ottemperi a/le obbligazioni di cui al presente articolo o non consenta comunque le esecuzioni

de/le prestazioni previste dal presente contralto il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso.

La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art. 1456 del c.c.


ART 9 DIRITTO DI RECESSO

II committente, se persona fisica, può esercitare ii diritto di recesso a norma dell''art. 6

del D. Lgs n. 50 del 15.1.92 come integrate e modificato dall''art. 15 del D. Lgs n.185 del

22.5.99 inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del CAT

specificato nel presente contratto entro 10 giorni dalla data di stipula del presente

contratto. II CAT può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall''art. 5.II CAT può

altresì esercitare il diritto di recesso qualora lo stato dell''impianto e/o

dell''apparecchiatura oggetto del presente contratto sia tale da esigere un adeguamento

a norma di legge ed il committente o comunque il soggetto titolare del potere/dovere di

disporre i necessari interventi non vi provvedano entro un termine adeguato affinchè il

CAT possa eseguire in condizione di sicurezza gli interventi di manutenzione periodica

secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti e dal presente contralto. lnoltre il CAT

può esercitare il diritto di recesso qualora il generatore di calore non sia in grado di

raggiungere ii rendimento di combustione minimo previsto dalla normativa vigente e se

ne renda necessaria,pertanto,la sostituzione ed il committente o comunque il soggetto

titolare del potere/dovere di disporre i necessari interventi non provvedano

alla sostituzione, entro un termine adeguato. lnfine il CAT può recedere dal contratto in caso

in cui l''impianto e/o l''apparecchiatura, oggetto del presente contralto, subisca interventi

di personale non autorizzato dal CAT. II CAT eserciterà il diritto di recesso a mezzo

/lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del committente. In tutti i

casi di recesso o risoluzione e esclusa ogni responsabilità del CAT per i successivi

doveri di manutenzione sull''apparecchio oggetto del presente contratto.


ART. 10. CLAUSOLA PENALE

In tutti i casi di inadempimento del committente previsti dall''art. 5 e 6 del presente

contratto il CAT eserciterà i diritti previsti dall''art. 1373 del c.c. in ordine alle prestazioni

già svolte, ed eserciterà il diritto al pagamento di una penale nella misura pari alla metà

del corrispettivo previsto in base al presente contratto fatto salvo il diritto al

risarcimento del maggior danno eventualmente subito.


Per tutto quanta non previsto dal presente contralto si applicano le pertinenti norme del codice

civile.

GasPower Group s.r.l.
Viale Bruno Rizzieri, 67 - 00173 Roma (RM)
Contatto Email: info@gaspowergroup.it | Telefono: +39 348 055 6362 - P.IVA 17881921005 - REA RM - 1748498

PEC: gaspowergroup@pec.it
Ultimo Aggiornamento: 23/06/2025

 Condizioni generali


ART. 5 - RINNOVO E DISDETTA

Il presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e si

intenderà sempre rinnovato per una durata pari a quella iniziale in mancanza di disdetta

da comunicarsi preventivamente all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza. Il presente contratto

rimane in vigore anche nell’ipotesi in cui il contraente cambi l’apparecchio a gas, essendo

l’oggetto del contratto la manutenzione periodica annuale di apparecchiature a gas,

installate su impianti termici, di condizionamento e scaldacqua.


ART. 6. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il CAT si impegna a prestare- alle condizioni e per ii tempo

precisati nel contralto di abbonamento - ii servizio di MANUTENZIONE ANNUALE di APPA‐

RECCHI a GAS INSTALLATI su IMPIANTO TERMICO di CONDIZIONAMENTO e di

SCALDACQUA. Per impianto termico ai fini del presente contratto deve intendersi

l''impianto come definito net D.Lgs311/06(allegato A/articolo 2 comma 14) e cioè'' un

impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con

o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione

centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di

produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di

controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,

mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,

apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;

tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma

delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità

immobiliare è maggiore o uguale a 15kW." II presente contralto ha per oggetto un servizio

di tipo periodico e non già di tipo continuativo, pertanto il presente contratto NON e

inquadrabile nelle ipotesi di cui al D.Lgs 311/06 (nomina del CAT a terzo responsabile). Le

specifiche prestazioni di manutenzione che devono essere svolte dal CAT in esecuzione

del presente contralto sono precisate nell''art.4

II CAT dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti per espletare l''attività

di manutenzione di cui al presente abbonamento.


ART. 6.1, bis. ESCLUSIONI

Non rientrano nell''oggetto del presente contralto le seguenti prestazioni: A) esercizio di

impianti termici unifamiliari di qualsiasi potenza; B) esercizio di impianti centralizzati se

non esplicitamente pattuiti; C) prestazioni effettuate su chiamata e/o che non siano

esplicitamente previste ai fini della manutenzione ordinaria, ovvero interventi con opere

murarie o interventi sottotraccia; D) prestazioni di manutenzione correttiva da effettuarsi

per guasto o malfunzionamento, ad esempio riparazioni di guasti e/o sostituzioni di parti

(fatto salvo quanto

previsto dall''articolo 1 del presente abbonamento); E) interventi di

manutenzione straordinaria come definiti dall''art. 1 comma 1 lettera i) dal D.Lgs 311/06 o

comunque interventi che richiedano attrezzature, procedure e precauzioni speciali o che

non siano eseguibili sul pesto (fatto salvo quanto previsto dall''art.1 del presente

abbonamento): F) prestazioni connesse ad obblighi di legge e/o regolamentari non

esistenti all''atto della stipula del presente contralto; G) interventi tecnici resi necessari per

adeguare l''impianto a disposizioni di Legge e/o regolamentari nell''ipotesi di impianto non

conforme alle suddette disposizioni; H) qualsiasi intervento di predisposizione del

generatore di calore e/o del canale da fumi ai fini della corretta esecuzione della verifica

fumi obbligatoria; I) qualsiasi intervento sulla linea di adduzione del gas, sui camini o sulle

canne fumarie o su opere murarie (es. aperture di aerazione/Ventilazione): L) assunzione

della figura di Terzo Responsabile a tutti gli effetti della legge 10/91 art. 31 e 34 e del

D.Lgs 311/06; M) fornitura gratuita di parti di ricambio, fatti salvi i diritti del consumatore

nel periodo della garanzia commerciale offerta in via accessoria dal costruttore, o dal Cat;

N) fornitura ed acquisto dicombustibilee, energia elettrica, eccetera;

O) riparazioni di guasti provocati dall''intervento di terzi;P) riparazioni di guasti determinati da cause

fortuite o forza maggiore quali calamita naturali, eventi atmosferici, gelo, ecc. Q) le

richieste di pronto intervento festive; R) tulle quanto non espressamente previsto nel

presente contralto.

- In case di mancato pagamento il CAT è esonerato dalle responsabilità il di cui all''Art.3 e

4 del presente abbonamento.

- La garanzia di cui al presente "articolo 1" ha comunque validità solo in case di vigenza

del contralto di abbonamento, con la conseguenza che in case di risoluzione o cessazione

del presente l''abbonato non potrà avvalersene.


ART. 7. OBBLIGHI DEL CAT PER IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE

Fallo salvo quanto previsto dall''art. 3 bis del presente contratto, il CAT si obbliga a: 1)

provvedere alle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dell''impianto termico,

come specificato all''articolo 1 del presente abbonamento, una volta l''anno; 2) redige‐

re,sottoscrivere e rilasciare al committente un rapporto conforme alle prescrizioni di cui al

D.M. 10 febbraio 2014• allegato II o Ill (rapporto di controllo efficienza energetica - gruppi

termici o frigo) al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell''impianto: 3) ii

CAT, inoltre si obbliga ad avvertire ii committente con tempestivo anticipo, comunque non

inferiore a 24 ore, dell''intervento da effettuare ai fini della manutenzione; 4) ad utilizzare

esclusivamente parti di ricambio originali nell''esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente contralto;


ART. 8. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

II committente si obbliga a versare al CAT ii corrispettivo pattuito nel presente contralto,

secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell''articolo 1 del presente abbonamento. Altre

prestazioni

non previste dal presente contralto potranno costituire oggetto di specifici

accordi con il CAT. II mancato pagamento del canone relative al presente contralto entro i

termini previsti consente al CAT di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausola

deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dall''art. 1456 del c.c. II

committente si obbliga inoltre a: 1) assicurare al CAT un accesso libero, agevole a sicuro

e tempestivo ai locali, agli impianti ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto

in mode da rendere effettiva e regolare l''esecuzione. A tal fine ii CAT provvede ad avvertire

ii committente con tempestivo anticipo, comunque non inferiore a 24 ore, dell''intervento

da effettuare ai fini della manutenzione. Qualora ii committente non renda disponibile

l''accesso - o non consenta comunque l''esecuzione delle prestazioni previste dal presente

contralto - ii CAT si riserva di esercitare ii diritto di recesso. La presente clausola deve

intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art 1456 del c,c. 2) mettere a

disposizione del CAT tutta la documentazione tecnica relativa a impianti e

apparecchiature oggetto del presente contralto. In particolare dovranno essere resi

disponibili, qualora previsti dalla Legge e/o Regolamenti, documenti di istruzioni e

avvertenze, dichiarazioni di conformità, progetti e/o schemi dell''impianto, libretti di

impianto e/o di centrale, libretto di climatizzazione ecc. 3) attuare tutti i comportamenti e

far effettuare le operazioni di predisposizione necessarie affinchè le operazioni di

manutenzione si possano svolgere in condizioni di sicurezza,

nel rispetto delle norme

tecniche di manutenzione e delle norme di prevenzione degli infortuni; 4) rispettare

nell''arco di tempo intercorrente Ira gli interventi di manutenzione periodica

le istruzioni

fornite dal CAT e comunque impedire manipolazioni o modificazioni che possano alterare

lo state originario delle apparecchiature e/o impianti oggetto del presente contralto o

delle loro parti componenti; 5) conservare ed aggiornare la documentazione di impianto

per quanto di sua responsabilità e a mettere a disposizione la stessa documentazione

al proprietario, all''eventuale terzo responsabile o al nuovo locatario subentrante; 6)

riconoscere al CAT ii diritto di recesso nel caso di mancato adeguamento dell''impianto

oggetto del presente contralto alle disposizioni normative e legislative applicabili in

maniera di sicurezza. In caso di innovazioni, ampliamenti o trasformazioni dell''impianto

oggetto del presente contralto che modifichino pur legittimamente la consistenza e/o la

tipologia e/o complessità originaria dell''impianto medesimo o de/le apparecchiature

componenti l''impianto, al CAT potrà essere riconosciuta una integrazione del prezzo

pattuito nel presente contralto, previo nuovo e specifico accordo Ira le parti, fatto salvo

diritto di recesso del CAT stesso per ragioni tecniche e/o organizzative del CAT medesimo

e, anche, in caso di mancato raggiungimento dell''accordo. Qualora ii committente non

ottemperi a/le obbligazioni di cui al presente articolo o non consenta comunque le esecuzioni

de/le prestazioni previste dal presente contralto il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso.

La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art. 1456 del c.c.


ART 9 DIRITTO DI RECESSO

II committente, se persona fisica, può esercitare ii diritto di recesso a norma dell''art. 6

del D. Lgs n. 50 del 15.1.92 come integrate e modificato dall''art. 15 del D. Lgs n.185 del

22.5.99 inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del CAT

specificato nel presente contratto entro 10 giorni dalla data di stipula del presente

contratto. II CAT può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall''art. 5.II CAT può

altresì esercitare il diritto di recesso qualora lo stato dell''impianto e/o

dell''apparecchiatura oggetto del presente contratto sia tale da esigere un adeguamento

a norma di legge ed il committente o comunque il soggetto titolare del potere/dovere di

disporre i necessari interventi non vi provvedano entro un termine adeguato affinchè il

CAT possa eseguire in condizione di sicurezza gli interventi di manutenzione periodica

secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti e dal presente contralto. lnoltre il CAT

può esercitare il diritto di recesso qualora il generatore di calore non sia in grado di

raggiungere ii rendimento di combustione minimo previsto dalla normativa vigente e se

ne renda necessaria,pertanto,la sostituzione ed il committente o comunque il soggetto

titolare del potere/dovere di disporre i necessari interventi non provvedano

alla sostituzione, entro un termine adeguato. lnfine il CAT può recedere dal contratto in caso

in cui l''impianto e/o l''apparecchiatura, oggetto del presente contralto, subisca interventi

di personale non autorizzato dal CAT. II CAT eserciterà il diritto di recesso a mezzo

/lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del committente. In tutti i

casi di recesso o risoluzione e esclusa ogni responsabilità del CAT per i successivi

doveri di manutenzione sull''apparecchio oggetto del presente contratto.


ART. 10. CLAUSOLA PENALE

In tutti i casi di inadempimento del committente previsti dall''art. 5 e 6 del presente

contratto il CAT eserciterà i diritti previsti dall''art. 1373 del c.c. in ordine alle prestazioni

già svolte, ed eserciterà il diritto al pagamento di una penale nella misura pari alla metà

del corrispettivo previsto in base al presente contratto fatto salvo il diritto al

risarcimento del maggior danno eventualmente subito.


Per tutto quanta non previsto dal presente contralto si applicano le pertinenti norme del codice

civile.

GasPower Group s.r.l.
Viale Bruno Rizzieri, 67 - 00173 Roma (RM)
Contatto Email: info@gaspowergroup.it | Telefono: +39 348 055 6362 - P.IVA 17881921005 - REA RM - 1748498

PEC: gaspowergroup@pec.it
Ultimo Aggiornamento: 23/06/2025

 Condizioni generali


ART. 5 - RINNOVO E DISDETTA

Il presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e si

intenderà sempre rinnovato per una durata pari a quella iniziale in mancanza di disdetta

da comunicarsi preventivamente all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza. Il presente contratto

rimane in vigore anche nell’ipotesi in cui il contraente cambi l’apparecchio a gas, essendo

l’oggetto del contratto la manutenzione periodica annuale di apparecchiature a gas,

installate su impianti termici, di condizionamento e scaldacqua.


ART. 6. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il CAT si impegna a prestare- alle condizioni e per ii tempo

precisati nel contralto di abbonamento - ii servizio di MANUTENZIONE ANNUALE di APPA‐

RECCHI a GAS INSTALLATI su IMPIANTO TERMICO di CONDIZIONAMENTO e di

SCALDACQUA. Per impianto termico ai fini del presente contratto deve intendersi

l''impianto come definito net D.Lgs311/06(allegato A/articolo 2 comma 14) e cioè'' un

impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con

o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione

centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di

produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di

controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,

mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,

apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;

tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma

delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità

immobiliare è maggiore o uguale a 15kW." II presente contralto ha per oggetto un servizio

di tipo periodico e non già di tipo continuativo, pertanto il presente contratto NON e

inquadrabile nelle ipotesi di cui al D.Lgs 311/06 (nomina del CAT a terzo responsabile). Le

specifiche prestazioni di manutenzione che devono essere svolte dal CAT in esecuzione

del presente contralto sono precisate nell''art.4

II CAT dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti per espletare l''attività

di manutenzione di cui al presente abbonamento.


ART. 6.1, bis. ESCLUSIONI

Non rientrano nell''oggetto del presente contralto le seguenti prestazioni: A) esercizio di

impianti termici unifamiliari di qualsiasi potenza; B) esercizio di impianti centralizzati se

non esplicitamente pattuiti; C) prestazioni effettuate su chiamata e/o che non siano

esplicitamente previste ai fini della manutenzione ordinaria, ovvero interventi con opere

murarie o interventi sottotraccia; D) prestazioni di manutenzione correttiva da effettuarsi

per guasto o malfunzionamento, ad esempio riparazioni di guasti e/o sostituzioni di parti

(fatto salvo quanto

previsto dall''articolo 1 del presente abbonamento); E) interventi di

manutenzione straordinaria come definiti dall''art. 1 comma 1 lettera i) dal D.Lgs 311/06 o

comunque interventi che richiedano attrezzature, procedure e precauzioni speciali o che

non siano eseguibili sul pesto (fatto salvo quanto previsto dall''art.1 del presente

abbonamento): F) prestazioni connesse ad obblighi di legge e/o regolamentari non

esistenti all''atto della stipula del presente contralto; G) interventi tecnici resi necessari per

adeguare l''impianto a disposizioni di Legge e/o regolamentari nell''ipotesi di impianto non

conforme alle suddette disposizioni; H) qualsiasi intervento di predisposizione del

generatore di calore e/o del canale da fumi ai fini della corretta esecuzione della verifica

fumi obbligatoria; I) qualsiasi intervento sulla linea di adduzione del gas, sui camini o sulle

canne fumarie o su opere murarie (es. aperture di aerazione/Ventilazione): L) assunzione

della figura di Terzo Responsabile a tutti gli effetti della legge 10/91 art. 31 e 34 e del

D.Lgs 311/06; M) fornitura gratuita di parti di ricambio, fatti salvi i diritti del consumatore

nel periodo della garanzia commerciale offerta in via accessoria dal costruttore, o dal Cat;

N) fornitura ed acquisto dicombustibilee, energia elettrica, eccetera;

O) riparazioni di guasti provocati dall''intervento di terzi;P) riparazioni di guasti determinati da cause

fortuite o forza maggiore quali calamita naturali, eventi atmosferici, gelo, ecc. Q) le

richieste di pronto intervento festive; R) tulle quanto non espressamente previsto nel

presente contralto.

- In case di mancato pagamento il CAT è esonerato dalle responsabilità il di cui all''Art.3 e

4 del presente abbonamento.

- La garanzia di cui al presente "articolo 1" ha comunque validità solo in case di vigenza

del contralto di abbonamento, con la conseguenza che in case di risoluzione o cessazione

del presente l''abbonato non potrà avvalersene.


ART. 7. OBBLIGHI DEL CAT PER IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE

Fallo salvo quanto previsto dall''art. 3 bis del presente contratto, il CAT si obbliga a: 1)

provvedere alle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dell''impianto termico,

come specificato all''articolo 1 del presente abbonamento, una volta l''anno; 2) redige‐

re,sottoscrivere e rilasciare al committente un rapporto conforme alle prescrizioni di cui al

D.M. 10 febbraio 2014• allegato II o Ill (rapporto di controllo efficienza energetica - gruppi

termici o frigo) al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell''impianto: 3) ii

CAT, inoltre si obbliga ad avvertire ii committente con tempestivo anticipo, comunque non

inferiore a 24 ore, dell''intervento da effettuare ai fini della manutenzione; 4) ad utilizzare

esclusivamente parti di ricambio originali nell''esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente contralto;


ART. 8. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

II committente si obbliga a versare al CAT ii corrispettivo pattuito nel presente contralto,

secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell''articolo 1 del presente abbonamento. Altre

prestazioni

non previste dal presente contralto potranno costituire oggetto di specifici

accordi con il CAT. II mancato pagamento del canone relative al presente contralto entro i

termini previsti consente al CAT di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausola

deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dall''art. 1456 del c.c. II

committente si obbliga inoltre a: 1) assicurare al CAT un accesso libero, agevole a sicuro

e tempestivo ai locali, agli impianti ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto

in mode da rendere effettiva e regolare l''esecuzione. A tal fine ii CAT provvede ad avvertire

ii committente con tempestivo anticipo, comunque non inferiore a 24 ore, dell''intervento

da effettuare ai fini della manutenzione. Qualora ii committente non renda disponibile

l''accesso - o non consenta comunque l''esecuzione delle prestazioni previste dal presente

contralto - ii CAT si riserva di esercitare ii diritto di recesso. La presente clausola deve

intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art 1456 del c,c. 2) mettere a

disposizione del CAT tutta la documentazione tecnica relativa a impianti e

apparecchiature oggetto del presente contralto. In particolare dovranno essere resi

disponibili, qualora previsti dalla Legge e/o Regolamenti, documenti di istruzioni e

avvertenze, dichiarazioni di conformità, progetti e/o schemi dell''impianto, libretti di

impianto e/o di centrale, libretto di climatizzazione ecc. 3) attuare tutti i comportamenti e

far effettuare le operazioni di predisposizione necessarie affinchè le operazioni di

manutenzione si possano svolgere in condizioni di sicurezza,

nel rispetto delle norme

tecniche di manutenzione e delle norme di prevenzione degli infortuni; 4) rispettare

nell''arco di tempo intercorrente Ira gli interventi di manutenzione periodica

le istruzioni

fornite dal CAT e comunque impedire manipolazioni o modificazioni che possano alterare

lo state originario delle apparecchiature e/o impianti oggetto del presente contralto o

delle loro parti componenti; 5) conservare ed aggiornare la documentazione di impianto

per quanto di sua responsabilità e a mettere a disposizione la stessa documentazione

al proprietario, all''eventuale terzo responsabile o al nuovo locatario subentrante; 6)

riconoscere al CAT ii diritto di recesso nel caso di mancato adeguamento dell''impianto

oggetto del presente contralto alle disposizioni normative e legislative applicabili in

maniera di sicurezza. In caso di innovazioni, ampliamenti o trasformazioni dell''impianto

oggetto del presente contralto che modifichino pur legittimamente la consistenza e/o la

tipologia e/o complessità originaria dell''impianto medesimo o de/le apparecchiature

componenti l''impianto, al CAT potrà essere riconosciuta una integrazione del prezzo

pattuito nel presente contralto, previo nuovo e specifico accordo Ira le parti, fatto salvo

diritto di recesso del CAT stesso per ragioni tecniche e/o organizzative del CAT medesimo

e, anche, in caso di mancato raggiungimento dell''accordo. Qualora ii committente non

ottemperi a/le obbligazioni di cui al presente articolo o non consenta comunque le esecuzioni

de/le prestazioni previste dal presente contralto il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso.

La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art. 1456 del c.c.


ART 9 DIRITTO DI RECESSO

II committente, se persona fisica, può esercitare ii diritto di recesso a norma dell''art. 6

del D. Lgs n. 50 del 15.1.92 come integrate e modificato dall''art. 15 del D. Lgs n.185 del

22.5.99 inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del CAT

specificato nel presente contratto entro 10 giorni dalla data di stipula del presente

contratto. II CAT può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall''art. 5.II CAT può

altresì esercitare il diritto di recesso qualora lo stato dell''impianto e/o

dell''apparecchiatura oggetto del presente contratto sia tale da esigere un adeguamento

a norma di legge ed il committente o comunque il soggetto titolare del potere/dovere di

disporre i necessari interventi non vi provvedano entro un termine adeguato affinchè il

CAT possa eseguire in condizione di sicurezza gli interventi di manutenzione periodica

secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti e dal presente contralto. lnoltre il CAT

può esercitare il diritto di recesso qualora il generatore di calore non sia in grado di

raggiungere ii rendimento di combustione minimo previsto dalla normativa vigente e se

ne renda necessaria,pertanto,la sostituzione ed il committente o comunque il soggetto

titolare del potere/dovere di disporre i necessari interventi non provvedano

alla sostituzione, entro un termine adeguato. lnfine il CAT può recedere dal contratto in caso

in cui l''impianto e/o l''apparecchiatura, oggetto del presente contralto, subisca interventi

di personale non autorizzato dal CAT. II CAT eserciterà il diritto di recesso a mezzo

/lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del committente. In tutti i

casi di recesso o risoluzione e esclusa ogni responsabilità del CAT per i successivi

doveri di manutenzione sull''apparecchio oggetto del presente contratto.


ART. 10. CLAUSOLA PENALE

In tutti i casi di inadempimento del committente previsti dall''art. 5 e 6 del presente

contratto il CAT eserciterà i diritti previsti dall''art. 1373 del c.c. in ordine alle prestazioni

già svolte, ed eserciterà il diritto al pagamento di una penale nella misura pari alla metà

del corrispettivo previsto in base al presente contratto fatto salvo il diritto al

risarcimento del maggior danno eventualmente subito.


Per tutto quanta non previsto dal presente contralto si applicano le pertinenti norme del codice

civile.

GasPower Group s.r.l.
Viale Bruno Rizzieri, 67 - 00173 Roma (RM)
Contatto Email: info@gaspowergroup.it | Telefono: +39 348 055 6362 - P.IVA 17881921005 - REA RM - 1748498

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Ultimo Aggiornamento: 23/06/2025

Condizioni generali accordo di manutenzione


ART. 5 - RINNOVO E DISDETTA

Il presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e si

intenderà sempre rinnovato per una durata pari a quella iniziale in mancanza di disdetta

da comunicarsi preventivamente all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza. Il presente contratto

rimane in vigore anche nell’ipotesi in cui il contraente cambi l’apparecchio a gas, essendo

l’oggetto del contratto la manutenzione periodica annuale di apparecchiature a gas,

installate su impianti termici, di condizionamento e scaldacqua.


ART. 6. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il CAT si impegna a prestare- alle condizioni e per ii tempo

precisati nel contralto di abbonamento - ii servizio di MANUTENZIONE ANNUALE di APPA‐

RECCHI a GAS INSTALLATI su IMPIANTO TERMICO di CONDIZIONAMENTO e di

SCALDACQUA. Per impianto termico ai fini del presente contratto deve intendersi

l''impianto come definito net D.Lgs311/06(allegato A/articolo 2 comma 14) e cioè'' un

impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con

o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione

centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di

produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di

controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,

mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,

apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;

tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma

delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità

immobiliare è maggiore o uguale a 15kW." II presente contralto ha per oggetto un servizio

di tipo periodico e non già di tipo continuativo, pertanto il presente contratto NON e

inquadrabile nelle ipotesi di cui al D.Lgs 311/06 (nomina del CAT a terzo responsabile). Le

specifiche prestazioni di manutenzione che devono essere svolte dal CAT in esecuzione

del presente contralto sono precisate nell''art.4

II CAT dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti per espletare l''attività

di manutenzione di cui al presente abbonamento.


ART. 6.1, bis. ESCLUSIONI

Non rientrano nell''oggetto del presente contralto le seguenti prestazioni: A) esercizio di

impianti termici unifamiliari di qualsiasi potenza; B) esercizio di impianti centralizzati se

non esplicitamente pattuiti; C) prestazioni effettuate su chiamata e/o che non siano

esplicitamente previste ai fini della manutenzione ordinaria, ovvero interventi con opere

murarie o interventi sottotraccia; D) prestazioni di manutenzione correttiva da effettuarsi

per guasto o malfunzionamento, ad esempio riparazioni di guasti e/o sostituzioni di parti

(fatto salvo quanto

previsto dall''articolo 1 del presente abbonamento); E) interventi di

manutenzione straordinaria come definiti dall''art. 1 comma 1 lettera i) dal D.Lgs 311/06 o

comunque interventi che richiedano attrezzature, procedure e precauzioni speciali o che

non siano eseguibili sul pesto (fatto salvo quanto previsto dall''art.1 del presente

abbonamento): F) prestazioni connesse ad obblighi di legge e/o regolamentari non

esistenti all''atto della stipula del presente contralto; G) interventi tecnici resi necessari per

adeguare l''impianto a disposizioni di Legge e/o regolamentari nell''ipotesi di impianto non

conforme alle suddette disposizioni; H) qualsiasi intervento di predisposizione del

generatore di calore e/o del canale da fumi ai fini della corretta esecuzione della verifica

fumi obbligatoria; I) qualsiasi intervento sulla linea di adduzione del gas, sui camini o sulle

canne fumarie o su opere murarie (es. aperture di aerazione/Ventilazione): L) assunzione

della figura di Terzo Responsabile a tutti gli effetti della legge 10/91 art. 31 e 34 e del

D.Lgs 311/06; M) fornitura gratuita di parti di ricambio, fatti salvi i diritti del consumatore

nel periodo della garanzia commerciale offerta in via accessoria dal costruttore, o dal Cat;

N) fornitura ed acquisto dicombustibilee, energia elettrica, eccetera;

O) riparazioni di guasti provocati dall''intervento di terzi;P) riparazioni di guasti determinati da cause

fortuite o forza maggiore quali calamita naturali, eventi atmosferici, gelo, ecc. Q) le

richieste di pronto intervento festive; R) tulle quanto non espressamente previsto nel

presente contralto.

- In case di mancato pagamento il CAT è esonerato dalle responsabilità il di cui all''Art.3 e

4 del presente abbonamento.

- La garanzia di cui al presente "articolo 1" ha comunque validità solo in case di vigenza

del contralto di abbonamento, con la conseguenza che in case di risoluzione o cessazione

del presente l''abbonato non potrà avvalersene.


ART. 7. OBBLIGHI DEL CAT PER IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE

Fallo salvo quanto previsto dall''art. 3 bis del presente contratto, il CAT si obbliga a: 1)

provvedere alle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dell''impianto termico,

come specificato all''articolo 1 del presente abbonamento, una volta l''anno; 2) redige‐

re,sottoscrivere e rilasciare al committente un rapporto conforme alle prescrizioni di cui al

D.M. 10 febbraio 2014• allegato II o Ill (rapporto di controllo efficienza energetica - gruppi

termici o frigo) al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell''impianto: 3) ii

CAT, inoltre si obbliga ad avvertire ii committente con tempestivo anticipo, comunque non

inferiore a 24 ore, dell''intervento da effettuare ai fini della manutenzione; 4) ad utilizzare

esclusivamente parti di ricambio originali nell''esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente contralto;


ART. 8. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

II committente si obbliga a versare al CAT ii corrispettivo pattuito nel presente contralto,

secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell''articolo 1 del presente abbonamento. Altre

prestazioni

non previste dal presente contralto potranno costituire oggetto di specifici

accordi con il CAT. II mancato pagamento del canone relative al presente contralto entro i

termini previsti consente al CAT di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausola

deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dall''art. 1456 del c.c. II

committente si obbliga inoltre a: 1) assicurare al CAT un accesso libero, agevole a sicuro

e tempestivo ai locali, agli impianti ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto

in mode da rendere effettiva e regolare l''esecuzione. A tal fine ii CAT provvede ad avvertire

ii committente con tempestivo anticipo, comunque non inferiore a 24 ore, dell''intervento

da effettuare ai fini della manutenzione. Qualora ii committente non renda disponibile

l''accesso - o non consenta comunque l''esecuzione delle prestazioni previste dal presente

contralto - ii CAT si riserva di esercitare ii diritto di recesso. La presente clausola deve

intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art 1456 del c,c. 2) mettere a

disposizione del CAT tutta la documentazione tecnica relativa a impianti e

apparecchiature oggetto del presente contralto. In particolare dovranno essere resi

disponibili, qualora previsti dalla Legge e/o Regolamenti, documenti di istruzioni e

avvertenze, dichiarazioni di conformità, progetti e/o schemi dell''impianto, libretti di

impianto e/o di centrale, libretto di climatizzazione ecc. 3) attuare tutti i comportamenti e

far effettuare le operazioni di predisposizione necessarie affinchè le operazioni di

manutenzione si possano svolgere in condizioni di sicurezza,

nel rispetto delle norme

tecniche di manutenzione e delle norme di prevenzione degli infortuni; 4) rispettare

nell''arco di tempo intercorrente Ira gli interventi di manutenzione periodica

le istruzioni

fornite dal CAT e comunque impedire manipolazioni o modificazioni che possano alterare

lo state originario delle apparecchiature e/o impianti oggetto del presente contralto o

delle loro parti componenti; 5) conservare ed aggiornare la documentazione di impianto

per quanto di sua responsabilità e a mettere a disposizione la stessa documentazione

al proprietario, all''eventuale terzo responsabile o al nuovo locatario subentrante; 6)

riconoscere al CAT ii diritto di recesso nel caso di mancato adeguamento dell''impianto

oggetto del presente contralto alle disposizioni normative e legislative applicabili in

maniera di sicurezza. In caso di innovazioni, ampliamenti o trasformazioni dell''impianto

oggetto del presente contralto che modifichino pur legittimamente la consistenza e/o la

tipologia e/o complessità originaria dell''impianto medesimo o de/le apparecchiature

componenti l''impianto, al CAT potrà essere riconosciuta una integrazione del prezzo

pattuito nel presente contralto, previo nuovo e specifico accordo Ira le parti, fatto salvo

diritto di recesso del CAT stesso per ragioni tecniche e/o organizzative del CAT medesimo

e, anche, in caso di mancato raggiungimento dell''accordo. Qualora ii committente non

ottemperi a/le obbligazioni di cui al presente articolo o non consenta comunque le esecuzioni de/le prestazioni previste dal presente contralto il CAT si riserva di esercitare il diritto di recesso.

La presente clausola deve intendersi come clausola risolutiva espressa agli effetti dell''art. 1456 del c.c.


ART 9 DIRITTO DI RECESSO

II committente, se persona fisica, può esercitare ii diritto di recesso a norma dell''art. 6

del D. Lgs n. 50 del 15.1.92 come integrate e modificato dall''art. 15 del D. Lgs n.185 del

22.5.99 inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento all''indirizzo del CAT

specificato nel presente contratto entro 10 giorni dalla data di stipula del presente

contratto. II CAT può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall''art. 5.II CAT può

altresì esercitare il diritto di recesso qualora lo stato dell''impianto e/o

dell''apparecchiatura oggetto del presente contratto sia tale da esigere un adeguamento

a norma di legge ed il committente o comunque il soggetto titolare del potere/dovere di

disporre i necessari interventi non vi provvedano entro un termine adeguato affinchè il

CAT possa eseguire in condizione di sicurezza gli interventi di manutenzione periodica

secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti e dal presente contralto. lnoltre il CAT

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